Fatti
Fatto e svolgimento del procedimento:
Il ricorrente X. si recò il 9 dicembre 2012 alle ore 12:30 circa nell’abitazione coniugale di Basilea per esercitare il proprio diritto di visita nei confronti della figlia comune. Nell’abitazione si trovavano, oltre alla moglie separata A., anche i suoi genitori B. e C. nonché la nonna. X. portava con sé una pistola carica con 15 proiettili e una borsa con ulteriori 35 proiettili. Dopo una telefonata in bagno, portò la figlia nella camera da letto e sparò nel soggiorno diversi colpi contro la moglie e i suoceri. A causa di inneschi difettosi, si verificarono mancate accensioni. Il suocero morì sul posto per le ferite interne, mentre la moglie e la suocera riportarono gravi lesioni alle gambe.
X. fu accusato di omicidio, di più tentati omicidi, di tentata lesione semplice, di danneggiamento, di più minacce, di violenza privata, di tentata violenza privata nonché di reati e contravvenzioni contro la legge sulle armi. Il Tribunale penale di Basilea Città lo condannò il 26 settembre 2014 a una pena detentiva a vita e a una multa di CHF 500.-. Contro tale sentenza ricorsero X. in appello, la moglie, il fratello di lei, la figlia nonché la suocera con appello incidentale. Il Tribunale d’appello del Cantone di Basilea Città confermò il 27 aprile 2016 la sentenza di primo grado per quanto riguarda la colpevolezza e condannò X. a 20 anni di pena detentiva, computando la custodia cautelare. Contro tale sentenza X. propose ricorso in materia penale al Tribunale federale.
Doglianze del ricorrente:
- Violazione del diritto di partecipazione (art. 147 cpv. 1 CPP) alle assunzioni di prove nel procedimento preliminare;
- Violazione del diritto al confronto (art. 6 n. 3 lett. d CEDU, art. 152 cpv. 3 in combinato disposto con art. 149 cpv. 2 lett. b CPP) mediante confronto indiretto nel dibattimento principale;
- Utilizzabilità delle prove assunte nel procedimento preliminare.
Legge
1. Rinuncia al diritto di partecipazione:
Il Tribunale federale conferma che la rinuncia al diritto di partecipazione dell’imputato alle assunzioni di prove può essere dichiarata anche dal difensore. Una rinuncia tacita ricorre quando il difensore è presente durante gli interrogatori, ma non si oppone all’assenza dell’imputato né presenta una domanda per la sua partecipazione. Una simile rinuncia esclude una successiva doglianza per violazione del diritto di partecipazione, a meno che non sussista una palese violazione dei doveri del difensore. Nel caso di specie, il difensore del ricorrente aveva dichiarato in diverse lettere che avrebbe partecipato agli interrogatori, ma non l’imputato stesso. Inoltre, il difensore rinunciò alla partecipazione dell’imputato ad ulteriori interrogatori senza eccepire. Il giudice di merito poteva quindi desumere una valida rinuncia, che non viola il principio di buona fede (art. 53 CPP).
2. Diritto di partecipazione nelle attività investigative della polizia:
Dopo l’apertura dell’istruttoria (art. 309 cpv. 1 CPP) da parte del pubblico ministero, la polizia non può più compiere indagini autonome. Tuttavia, sono ammesse semplici rilevazioni ai fini di chiarimento dei fatti, in particolare interrogatori informatori di persone offese e testimoni. Per tali misure della polizia non sussiste un diritto legale di partecipazione delle parti (art. 306 cpv. 2 lett. b CPP). Nel caso di specie, i primi interrogatori delle persone offese e di altri soggetti si svolsero tra il 9 e il 13 dicembre 2012, quindi ancora prima della formale apertura dell’istruttoria. Tali interrogatori servivano al urgente chiarimento dei fatti ed erano giustificati dalla gravità del reato nonché dal pericolo di collusione. Non ricorre quindi alcuna violazione del diritto di partecipazione.
3. Confronto indiretto e tutela delle vittime:
Il diritto al confronto (art. 6 n. 3 lett. d CEDU) richiede una ponderazione tra gli interessi della difesa e la tutela delle vittime. Un confronto diretto non è necessario qualora la vittima ne risulti gravemente pregiudicata. Nel caso di specie, le persone offese furono sottoposte a un confronto indiretto a causa della gravità delle loro ferite e del conseguente carico psicologico. Il ricorrente poté seguire gli interrogatori acusticamente in una stanza adiacente e porre domande tramite il…