Art. 152 CPP

Misure generali per la protezione delle vittime

1 In ogni fase del procedimento le autorità penali tutelano i diritti della personalità della vittima.
2 In tutti gli atti procedurali la vittima può farsi accompagnare, oltre che dal suo patrocinatore, da una persona di fiducia.
3 Se la vittima lo domanda, le autorità penali le evitano di incontrare l’imputato. In tal caso, garantiscono in altro modo all’imputato il diritto di essere sentito. In particolare, possono interrogare la vittima applicando le misure protettive di cui all’articolo 149 cpv. 2 lettere b e d.
4 Un confronto può essere ordinato se:
  1. a. il diritto dell’imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo; oppure b. un interesse preponderante del perseguimento penale lo esige imperativamente.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 147 cpv. 1, art. 157 seg., art. 185 CPP
    · 04/07/2018 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.