Art. 306 CPP
Compiti della polizia
1 Durante la procedura investigativa la polizia accerta i fatti penalmente rilevanti sulla base di denunce, mandati del pubblico ministero o propri accertamenti.
2 La polizia deve segnatamente:
- a. assicurare e valutare tracce e prove;
- b. individuare e interrogare i danneggiati e gli indiziati di reato;
- c. se del caso, fermare e arrestare oppure ricercare gli indiziati di reato.
3 Durante la sua attività la polizia si attiene alle prescrizioni in materia di istruzione, mezzi di prova e provvedimenti coercitivi; sono fatte salve le disposizioni speciali del presente Codice.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto delle parti di partecipare all'interrogatorio di coimputati, testimoni e persone informate sui fatti144 citazioni
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2Rinuncia al diritto di partecipare all'assunzione delle prove135 citazioni
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3Diritto di partecipare all'interrogatorio di altri imputati59 citazioni
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4Rifiuto di sottoporsi a provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida; test preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti; sufficienti motivi di sospetto per la loro esecuzione; valore probatorio50 citazioni
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5Utilizzabilità delle registrazioni effettuate dalla polizia mediante un sistema di ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico (AFV)45 citazioni
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6Legge sulla polizia del Cantone di Zurigo; inchiesta preventiva mascherata, sorveglianza di forum di discussione in internet, protezione della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni39 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Konfrontations- und Teilnahmerecht52 citazioni
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Schwere Körperverletzung, Beweisverwertungsverbot39 citazioni
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32 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.