Art. 309 CPP
Apertura dell’istruzione
1 Il pubblico ministero apre l’istruzione se:
- a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato;
- b. dispone provvedimenti coercitivi;
- c. è stato informato dalla polizia ai sensi dell’articolo 307 cpv. 1.
2 Il pubblico ministero può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato.
3 Il pubblico ministero apre l’istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l’imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato. Esso non è impugnabile.
4 Il pubblico ministero rinuncia ad aprire l’istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d’accusa.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP)688 citazioni
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2Apertura dell'istruzione penale110 citazioni
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3Rinuncia al diritto di partecipare all'assunzione delle prove102 citazioni
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4Inammissibilità di un reclamo contro una decisione di riapertura, rispettivamente di apertura dell'istruzione posteriore a un decreto di non luogo a procedere35 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mehrfacher Diebstahl sowie Anstiftung dazu etc.; notwendige Verteidigung, geheime Überwachungsmassnahmen260 citazioni
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198 citazioni
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Nichtanhandnahme (Einschleichdiebstahl)174 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.