Fatti

Il 13 gennaio 2018, il Tribunale federale ha pronunciato una decisione (6B_1153/2016) in merito a un ricorso in materia penale proposto dalla parte querelante (A.) avverso un’ordinanza del Pubblico Ministero della Repubblica e Cantone di Ginevra e l’intimato (X.).

Il 2 luglio 2015, LNA parte querelante aveva presentato una querela penale contro X. per abuso di fiducia, truffa e false informazioni su imprese commerciali. Essa sosteneva di aver investito 1 000 000 USD in una società mineraria panamense (D. Corp) tramite una società fiduciaria svizzera (C. SA), gestita da B., un conoscente di X. I fondi non sarebbero mai stati restituiti né sostituiti e non sarebbero stati versati dividendi.

Il 10 agosto 2015, il Pubblico Ministero aveva emesso un’ordinanza di non-entrata in materia (ONEM) motivandola con LNA mancata sussistenza degli elementi costitutivi dei reati denunciati. Il 14 aprile 2016, LNA parte querelante aveva chiesto LNA riapertura della procedura producendo nuovi elementi di prova, segnatamente un verbale d’udienza del 20 gennaio 2016 relativo a fatti connessi. Il 18 aprile 2016, il Pubblico Ministero aveva ordinato LNA ripresa della procedura preliminare ai sensi dell’art. 323 CPP, ritenendo che i nuovi elementi giustificassero un’istruttoria.

L’intimato (X.) aveva proposto ricorso avverso tale ordinanza dinanzi alla Sezione penale di appello della Corte di giustizia di Ginevra, che aveva annullato l’ordinanza del 18 aprile 2016 con sentenza del 6 settembre 2016. LNA parte querelante aveva quindi presentato ricorso al Tribunale federale, chiedendo principalmente l’annullamento di tale sentenza e dell’ordinanza di ripresa della procedura da parte del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero e l’intimato avevano concluso per il rigetto del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato LNA ricevibilità del ricorso proposto dalla parte querelante avverso l’ordinanza di ripresa della procedura preliminare, emessa dopo una ONEM motivata dalla mancata sussistenza degli elementi costitutivi dei reati. LNA questione centrale riguardava l’applicabilità dell’art. 309 cpv. 3 CPP, che esclude il ricorso avverso un’ordinanza di apertura dell’istruttoria, per analogia con un’ordinanza di ripresa dopo ONEM.

Il Tribunale ha ricordato che il principio generale in materia di procedura penale svizzera è quello dell’universalità dei ricorsi (art. 393 CPP), ma che alcune decisioni, segnatamente quelle relative all’apertura o alla ripresa di un’istruttoria, sono espressamente escluse dalla possibilità di ricorso ai sensi dell’art. 380 CPP. Tra tali eccezioni figura l’art. 309 cpv. 3 CPP, che prevede che l’ordinanza di apertura dell’istruttoria non è suscettibile di ricorso. Tale esclusione si giustifica con LNA necessità di garantire LNA celerità della procedura (art. 5 CPP, 6 CEDU) e con il fatto che, in questa fase, il ricorso potrebbe concernere unicamente l’esistenza di sufficienti indizi, LNA cui realtà è appunto oggetto dell’istruttoria.

Il Tribunale ha sottolineato LNA distinzione fondamentale tra una ONEM e un’archiviazione. Una ONEM interviene in una fase anteriore a qualsiasi istruttoria e non conferisce alle parti il diritto di essere sentite (art. 3 cpv. 2 lett. c CPP), diversamente da un’archiviazione, che interviene dopo un’istruttoria completa. Nel caso di specie, LNA ripresa della procedura dopo ONEM, motivata da nuovi elementi, equivale a un’apertura dell’istruttoria ai sensi…