Art. 323 CPP
Riapertura
1 Il pubblico ministero dispone la riapertura di un procedimento concluso con decreto di abbandono passato in giudicato se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o fatti che:
- a. chiamano in causa la responsabilità penale dell’imputato; e b. non risultano dagli atti del procedimento abbandonato.
2 Il pubblico ministero notifica la riapertura del procedimento alle persone e alle autorità cui è stato notificato l’abbandono.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Nuovi fatti e mezzi di prova; riapertura di un procedimento dopo un decreto di abbandono o un decreto di non luogo a procedere55 citazioni
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2Prescrizione; condizioni per la riapertura di un procedimento concluso con un decreto di abbandono12 citazioni
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3Decreto di abbandono parziale; principio "ne bis in idem"; completamento dell'accusa dopo una sentenza di rinvio del Tribunale federale8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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13 citazioni27/01/2017 · 13 citazioni de
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Lesioni personali colpose12 citazioni
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Einstellung des Strafverfahrens; Gesuch um Wiederaufnahme10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.