Art. 323 CPP

Riapertura

1 Il pubblico ministero dispone la riapertura di un procedimento concluso con decreto di abbandono passato in giudicato se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o fatti che:
  1. a. chiamano in causa la responsabilità penale dell’imputato; e b. non risultano dagli atti del procedimento abbandonato.
2 Il pubblico ministero notifica la riapertura del procedimento alle persone e alle autorità cui è stato notificato l’abbandono.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Nuovi fatti e mezzi di prova; riapertura di un procedimento dopo un decreto di abbandono o un decreto di non luogo a procedere
    · 30/04/2015 · 55 citazioni Riassunto
  2. 2
    Prescrizione; condizioni per la riapertura di un procedimento concluso con un decreto di abbandono
    · 10/02/2015 · 12 citazioni Riassunto
  3. 3
    Decreto di abbandono parziale; principio "ne bis in idem"; completamento dell'accusa dopo una sentenza di rinvio del Tribunale federale
    · 17/01/2022 · 8 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 27/01/2017 · 13 citazioni de
  • Lesioni personali colpose
    · 30/04/2013 · 12 citazioni de
  • Einstellung des Strafverfahrens; Gesuch um Wiederaufnahme
    · 26/01/2012 · 10 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.