Fatti
Il ricorrente [A.X.] ha chiesto la riapertura del procedimento penale contro ignoti in relazione alla morte di suo figlio [B.X.] , deceduto nel 1998 dopo una caduta da un ponte a San Gallo. L'ufficio del giudice istruttore di San Gallo aveva sospeso il procedimento nel 1999, poiché non erano emersi elementi concreti che facessero supporre un intervento di terzi. Il ricorrente ha presentato una nuova perizia dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Monaco, che tuttavia ha concluso che dubbi ragionevoli su un'azione suicida sono praticamente esclusi. Il ricorrente ha chiesto di sentire un investigatore privato, che aveva individuato due persone che avrebbero potuto testimoniare che [B.X.] era stato ucciso.
L'ufficio del pubblico ministero del Cantone di San Gallo e la camera degli accusatori del Cantone di San Gallo hanno respinto il ricorso. Il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale e ha chiesto l'annullamento della decisione di rigetto e la riapertura del procedimento.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e ha concluso che il ricorrente soddisfa le condizioni per essere ammesso al ricorso. Il ricorso era ammissibile in linea di principio, poiché il ricorrente ha dimostrato di voler far valere pretese civili qualora il procedimento venga riaperto con una nuova impostazione.
Il Tribunale federale ha tuttavia sottolineato che la riapertura di un procedimento sospeso è subordinata a condizioni meno stringenti rispetto alla revisione di una sentenza passata in giudicato. Le nuove indicazioni di una responsabilità…