Fatti
Parti: Procuratore generale del Cantone di Berna (ricorrente) contro X. (opponente)
Tribunale: Tribunale federale, Sezione penale
Data: 30 aprile 2015
Fatti:
- La procura del Cantone di Berna ha condotto un procedimento penale contro X. per furto con scasso reiterato e altri reati.
- Il 23 dicembre 2013 e il 27 dicembre 2013, X. è stato accusato di due furti con scasso.
- Il 23 dicembre 2013, si sono verificati a C. altri tre (tentati) furti con scasso, per i quali X. è stato inizialmente considerato come possibile autore.
- In mancanza di prove concrete, la Procura regionale dell'Oberland ha disposto l'archiviazione del procedimento il 6 febbraio 2014.
- Il 25 febbraio 2014 è pervenuto un rapporto del servizio tecnico criminale, secondo il quale su un raschiatoio trovato sulla scena del crimine è stata rilevata una traccia di DNA di X.
- La Procura regionale ha riaperto il procedimento contro X. e ha ampliato l'indagine.
- La Corte superiore del Cantone di Berna ha accolto il ricorso di X. contro la decisione di riapertura e ha annullato la decisione.
- La Procura generale del Cantone di Berna ha presentato un ricorso in materia penale.
Legge
La ricorrente ha sostenuto che la traccia di DNA costituisse un nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 323 cpv. 1 CPP e che la riapertura del procedimento dovesse essere concessa. La precedente istanza ha negato ciò e non ha considerato la traccia di DNA come un nuovo mezzo di prova, poiché la procura era già a conoscenza della possibilità di un rinvenimento di tracce al momento dell'archiviazione.
Il Tribunale federale ha affermato che, ai sensi dell'art. 323 cpv. 1 CPP, la riapertura di un procedimento concluso con una decisione di archiviazione deve essere disposta se emergono nuovi mezzi di prova o fatti che parlano a favore della responsabilità penale della persona accusata e che non risultano dagli atti precedenti. Questi requisiti devono essere soddisfatti cumulativamente.
I mezzi di prova sono nuovi se, al momento…