Fatti
Il Tribunale distrettuale di Aarau condannò in data 10 aprile 2019 l’imputato A. per rapina (art. 140 cpv. 1 CP), lesioni personali semplici (art. 123 cpv. 1 CP), lesioni personali semplici aggravate (art. 123 cpv. 2 lett. a CP), più violazioni della legge sulle armi (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm), più violazioni della legge sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 19a LStup) nonché per tentativo di impedimento di un atto d’ufficio (art. 286 in combinato disposto con art. 22 cpv. 1 CP) a una pena detentiva complessiva di tre anni, a una multa e a una pena pecuniaria. Inoltre, dispose l’espulsione dal territorio nazionale per sette anni. La pretesa risarcitoria della parte civile B. pari a 5.000 franchi fu accolta, mentre ulteriori pretese civili furono deferite alla via civile.
Sia A. che B. nonché il Pubblico Ministero proposero appello. L’Alta Corte del Canton Argovia in data 22 ottobre 2020 dichiarò A. colpevole di tentato grave delitto di lesioni personali (art. 122 in combinato disposto con art. 22 cpv. 1 CP) e confermò nel resto le imputazioni. La pena fu aumentata a 4 anni e mezzo di detenzione. B. ottenne un risarcimento di 5.000 franchi.
A. propose ricorso penale al Tribunale federale e chiese l’assoluzione dalle imputazioni di rapina e di tentato grave delitto di lesioni personali nonché una riduzione della pena detentiva. Inoltre, chiese la revoca dell’espulsione dal territorio nazionale. Il Tribunale federale annullò la sentenza di condanna per violazione del principio dell’accusa (art. 9 CPP) e rinviò la causa alla prima istanza per una nuova valutazione. Nel procedimento di rinvio, B. chiese nuovamente la modifica dell’imputazione con l’aggiunta dell’imputazione di tentato grave delitto di lesioni personali, ma il Tribunale distrettuale non la trattò correttamente. Il Pubblico Ministero non modificò l’imputazione e non fu emanata alcuna decisione esplicita di archiviazione parziale.
Legge
Il Tribunale federale esaminò in via preliminare l’ammissibilità di una modifica dell’imputazione dopo una decisione di rinvio. Confermò che una modifica o integrazione dell’imputazione ai sensi dell’art. 333 cpv. 1 CPP è possibile anche nel procedimento di rinvio, purché sia compatibile con il divieto di reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP). Un’estensione dell’imputazione ai sensi dell’art. 333 cpv. 2 CPP non è invece più ammessa nel procedimento d’appello, poiché ciò lederebbe il principio del doppio grado di giurisdizione.
Particolare rilievo fu attribuito dal Tribunale federale ai diritti della parte civile. Quest’ultima può, indipendentemente dalle pretese civili, chiedere la persecuzione e la punizione della persona imputata (art. 119 cpv. 2 lett. a CPP) e ha il diritto di impugnare un’imputazione insufficiente mediante una richiesta di integrazione. Il Tribunale sottolineò che il Pubblico Ministero non può rifiutare arbitrariamente una modifica dell’imputazione, ma deve agire secondo il principio „in dubio pro duriore“. Ciò significa che, in caso di dubbio, deve essere scelta la qualificazione giuridica più severa, al fine di evitare assoluzioni ingiustificate.
Il Tribunale federale precisò inoltre i requisiti di una decisione esplicita di archiviazione parziale. Essa è necessaria qualora venga perseguito solo un parte dei reati affermati dalla vittima, al fine di tutelare i diritti della parte civile. Un’archiviazione parziale implicita, non dichiarata come tale, non…