Art. 286 CP
Impedimento di atti dell’autorità
Chiunque impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere. Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 2008 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall’Ufficio federale dei trasporti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Impedimento di atti dell'autorità; autofavoreggiamento102 citazioni
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2Istigazione all'impedimento di atti dell'autorità65 citazioni
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3Impedimento di atti dell'autorità; autofavoreggiamento64 citazioni
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4Impedimento di atti dell'autorità43 citazioni
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5Art. 286 CP, impedimento di atti dell'autorità. 1. Nozione (consid. 2, 4, 6). 2. Non costituisce tale reato il fatto di mettere in guardia automobilisti contro un controllo di velocità (consid. 4, 5).37 citazioni
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620 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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41 citazioni
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24 citazioni
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Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte20 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.