Fatti
Il ricorrente ha commercializzato farmaci soggetti a prescrizione medica, in particolare il farmaco per la disfunzione erettile "Viagra", in modo professionale fino all'ottobre 2002. Egli si procurava le compresse di "Viagra" da cittadini tedeschi e le distribuiva inviandole singolarmente per posta ai suoi clienti. Grazie a questo commercio, realizzava un fatturato mensile di circa 150.000 franchi e un utile netto di 20.000-30.000 franchi. Il ricorrente era già stato condannato nel 1999 per atti simili.Legge
Il Tribunale cantonale di San Gallo ha condannato il ricorrente per reato professionale contro la Legge sui prodotti terapeutici (art. 86 cpv. 2 LPTer) a una pena detentiva di 16 mesi. Il ricorrente ha impugnato questa sentenza.
Il Tribunale federale ha stabilito che il requisito oggettivo del reato ai sensi dell'art. 86 LPTer è soddisfatto solo se la messa in circolazione di farmaci ha concretamente messo in pericolo la salute delle persone. Una semplice probabilità o possibilità di pericolo non è sufficiente. Il tribunale di primo grado deve riesaminare se il ricorrente abbia fornito compresse di "Viagra" a persone per le quali l'assunzione rappresentava un pericolo concreto per la salute a causa della loro appartenenza a un gruppo a rischio.
Se il tribunale di primo grado dovesse constatare che non vi era alcun pericolo concreto per la salute, il ricorrente dovrebbe essere condannato solo per una contravvenzione ai…