Fatti

Questo caso riguarda un cittadino, W., che si è opposto alla rimozione della neve da parte di un dipendente comunale, S., vicino alla sua casa. Il 14 gennaio 1977, S. guidava un spazzaneve dell'Ufficio cantonale dei lavori pubblici dei Grigioni per sgombrare la neve dalla strada cantonale a Mutten. Quando ha voluto passare davanti alla casa di W., quest'ultimo è uscito sulla strada e ha dichiarato che non avrebbe permesso lo sgombero della neve, perché aveva parlato a un funzionario dell'Ufficio dei lavori pubblici. S. ha dapprima rinunciato a sgombrare la neve vicino alla casa di W., ma dopo aver parlato con il sindaco, ha infine potuto effettuare lo sgombero in modo regolare.

W. è stato perseguito per intralcio a un atto ufficiale ai sensi dell'art. 286 del Codice penale svizzero (CP). Tuttavia, il tribunale cantonale dei Grigioni lo ha assolto, ritenendo che W. avesse motivi comprensibili per opporsi allo sgombero della neve vicino alla sua casa, in quanto ciò avrebbe potuto causare disagi o danni alla sua proprietà. Il tribunale ha ritenuto che S. avesse volontariamente rinunciato a sgombrare la neve davanti alla casa di W. dopo aver compreso le sue legittime preoccupazioni, e che W. non avesse successivamente più intrapreso alcuna azione per intralciare i lavori.

Legge

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del pubblico ministero, ritenendo che il tribunale cantonale avesse correttamente applicato il diritto. Un cittadino che ritenga che l'attività pubblica metta direttamente in pericolo i suoi legittimi interessi può rivolgersi alla persona che svolge tale…