Art. 22 CP

Punibilità

1 Chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
2 L’autore che, per grave difetto d’intelligenza, non si rende conto che l’oggetto contro il quale l’atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Commisurazione della pena in caso di scemata imputabilità; obbligo di motivazione
    · 08/03/2010 · 1’291 citazioni Riassunto
  2. 2
    1. Reato mancato; attenuazione della pena (art. 22, 63, 65 CP)
    · 20/03/1995 · 408 citazioni Riassunto
  3. 3
    Truffa (art. 146 CP), reato impossibile (art. 22 CP)
    · 28/10/2014 · 341 citazioni Riassunto
  4. 4
    Reato mancato di omicidio (art. 111 unitamente all'art. 22 CP); esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129 CP)
    · 28/12/2006 · 340 citazioni Riassunto
  5. 5
    Concorso tra tentato omicidio e lesioni personali semplici e/o gravi
    · 18/04/2011 · 326 citazioni Riassunto
  6. 6
    Salvaguardia di interessi legittimi; art. 20 CP (errore di diritto); art. 48 n. 2, art. 63 CP (commisurazione della pena)
    · 25/09/2002 · 289 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.