Fatti
Il 14 febbraio 1991, verso le ore 16.30, due agenti in borghese della polizia urbana di Zurigo, A. e B., con la loro auto di servizio civile, si recarono in un immobile sito in Bremgartnerstrasse a Zurigo per arrestare una persona che ritenevano si trovasse lì. Mentre gli agenti si dirigevano verso la porta di casa, stavano uscendo un uomo e una donna. L’agente A. riconobbe immediatamente nell’uomo il soggetto X., controparte nel procedimento, che alcune settimane prima era stato segnalato nel Bollettino di Polizia Svizzero per il sospetto di peculato e per il quale era stato emesso un mandato di arresto. X. fu invitato a seguire gli agenti alla stazione di polizia. Egli simulò di aver dimenticato nella casa della sua accompagnatrice un portafogli con atti processuali e si recò con gli agenti nell’abitazione per cercarlo. Dopo una ricerca infruttuosa nell’appartamento e nell’auto della sua accompagnatrice, i tre fecero ritorno nell’abitazione. Infine, lasciarono l’appartamento per recarsi all’auto di servizio.
Mentre l’agente A. attraversava la strada per salire sul lato del passeggero dell’auto di servizio, X. raggiunse l’agente B. sul lato del conducente. X., con la mano sinistra, effettuò un movimento di armamento della pistola semiautomatica "Beretta" che teneva nella tasca destra del cappotto, estrasse rapidamente l’arma e sparò un colpo a B. da meno di un metro di distanza, senza mirare in modo mirato. L’agente B. cercò invano di dissuadere X. dall’effettuare lo sparo gridando «(X.), non fare stupidaggini». Il proiettile colpì la giacca di B. e la pelliccia sintetica che indossava sotto. Successivamente, X. sparò un secondo colpo da meno di un metro di distanza, frontalmente e mirando al busto di B. Il proiettile perforò il polmone, ferì il fegato e uscì dalla schiena. La vita di B. poté essere salvata solo grazie a un immediato intervento medico. B. rimase ricoverato fino al 6 marzo 1991 e fu inabile al lavoro fino ai primi di maggio 1991, senza tuttavia riportare danni permanenti.
Il soggetto X. fuggì a piedi. Quattro giorni dopo lo sparo, il 18 febbraio 1991, rubò un’autovettura a Zurigo. Un mese dopo, il 18 marzo 1991, con quel veicolo fu coinvolto in un controllo di polizia al passo del Sattelegg/SZ. Egli eluse il controllo con una fuga durante la quale violò ripetutamente e gravemente le norme del codice della strada, tra cui velocità fino a 160 km/h in una zona con limite di 80 km/h, passaggio con semaforo rosso e sorpassi pericolosi. A Richterswil venne infine arrestato.
La corte d’assise del Cantone di Zurigo dichiarò X. colpevole, il 24 settembre 1993, di tentato omicidio volontario (art. 111 cpv. art. 22 cpv. 1 CP), di pericolo per la vita (art. 129 CP), di violenza e minaccia nei confronti di agenti (art. 285 n. 1 CP), di furto (art. 137 n. 1 CP) nonché di plurime gravi violazioni del codice della strada. Inoltre, fu condannato per altri reati, tra cui furto in banda e a scopo di lucro, peculato e abuso di documenti d’identità. Il tribunale irrogò una pena di 7 anni e mezzo di reclusione, con detrazione di 336 giorni di custodia cautelare, nonché una multa di 800 franchi.
La procura del Cantone di Zurigo propose ricorso di nullità federale chiedendo l’annullamento della sentenza e la rimessione della causa alla prima istanza per l’irrogazione di una pena detentiva commisurata alla colpevolezza. X. chiese il rigetto del ricorso e la concessione del gratuito patrocinio. La corte di cassazione del Cantone di Zurigo, il 22 agosto 1994, respinse il ricorso cantonale di nullità nella parte in cui era stato accolto.
Legge
Il Tribunale federale esaminò il ricorso della procura e si occupò in primo luogo della questione se l’assenza dell’evento lesivo tipico in caso di tentativo compiuto ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 CP debba necessariamente comportare una riduzione della pena. Il tribunale ha confermato che una riduzione della pena è sì facoltativa, ma rimane sempre ammissibile. L’entità della riduzione dipende dalla vicinanza dell’evento e dalle effettive conseguenze del reato. Più l’evento è vicino e più gravi sono le conseguenze, minore sarà la riduzione. Il Tribunale federale ha escluso una riduzione obbligatoria della pena e ha sottolineato che la prima istanza non ha violato il diritto federale nel considerare l’assenza dell’evento lesivo solo «poco attenuante». La gravità del reato, in particolare lo sparo mirato da distanza ravvicinata con conseguenze pericolose per la vita, giustificava una riduzione minima.
Al centro dell’esame vi era la motivazione della commisurazione della pena da parte della prima istanza. Il Tribunale federale ha posto elevate esigenze di comprensibilità della commisurazione della pena e ha sottolineato che la pena deve apparire plausibile. Una palese discrepanza tra la pena irrogata e le considerazioni esposte nella sentenza porta all’annullamento della decisione. Il tribunale ha verificato se la prima istanza avesse correttamente ponderato tutti i fattori rilevanti per la commisurazione della pena. È emerso che la pena di 7 anni e mezzo di reclusione per un tentato omicidio volontario appariva sorprendentemente lieve alla luce della gravità del reato e delle precedenti condanne del soggetto X. La prima istanza aveva sì qualificato il disvalore oggettivo del fatto come «grave» e valutato i motivi del reato e il comportamento del soggetto X. come spietati ed egoistici. Tuttavia, la pena è stata ritenuta sproporzionatamente bassa, in particolare poiché una pena di almeno dieci anni di reclusione sarebbe stata appropriata qualora si fosse verificato l’evento lesivo tipico.
Il Tribunale federale ha inoltre…