Art. 65 CP
Modifica della sanzione
1 Se, prima o durante l’esecuzione della pena detentiva o dell’internamento secondo l’articolo 64 cpv. 1, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria risultano adempiute, il giudice può ordinare questa misura a posteriori. È competente il giudice che ha pronunciato la pena o ordinato l’internamento. L’esecuzione della pena residua è sospesa.
2 Se, durante l’esecuzione della pena detentiva, sulla base di nuovi fatti o mezzi di prova, risulta che le condizioni per un internamento sono adempiute e sussistevano già al momento della condanna, senza che il giudice ne potesse essere a conoscenza, il giudice può ordinare l’internamento a posteriori. La competenza e la procedura sono rette dalle norme applicabili alla revisione (art. 410–415 del Codice di procedura penale ).
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Validità del principio della non retroattività in materia di internamento35 citazioni
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3Rimedio giuridico esperibile contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive28 citazioni
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4Internamento; art. 65 cpv. 2 CP27 citazioni
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5Misura terapeutica stazionaria ordinata a posteriori al posto di una pena; procedura abbreviata21 citazioni
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6Carcerazione di sicurezza nella procedura concernente un ordine di internamento a posteriori (art. 65 cpv. 2 CP)19 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Änderung der Sanktion; Verwahrung13 citazioni
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Nachträgliche Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme13 citazioni
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Diniego di giustizia, ritardo nella giustizia12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.