Fatti
Il procedimento riguarda l'ammissibilità della custodia cautelare durante il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Olten-Gösgen relativo alla modifica successiva della sanzione. L'impugnante X. è stato condannato il 18/19 settembre 2008 per tentato rapina qualificata e lesioni personali a una pena detentiva di 30 mesi e a una multa. Durante l'esecuzione della pena è stato redatto un parere psichiatrico forense, che ha accertato che X. soffre di una grave disturbo psichico e che esiste un alto rischio di recidiva per delitti pericolosi.
Il Tribunale superiore del Cantone di Soletta ha disposto il 15 dicembre 2010 che X. potesse essere sottoposto a custodia cautelare con effetto retroattivo, poiché erano date le condizioni per la detenzione. Il Tribunale di Olten-Gösgen ha respinto la richiesta di scarcerazione di X., e il Tribunale superiore ha confermato questa decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità della custodia cautelare nel procedimento relativo alla modifica successiva della sanzione. Ha stabilito che erano date le condizioni per l'emanazione di una sentenza di detenzione ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 CP, poiché durante l'esecuzione della pena si era accertato, a causa di nuovi fatti o mezzi di prova, che le condizioni per la detenzione erano date e già esistevano al momento della condanna, senza che il tribunale ne avesse avuto conoscenza.
Il Tribunale federale ha ritenuto che l'emanazione e la prosecuzione della custodia cautelare si basavano su una base legale sufficiente, vale a dire gli art. 221 e 229 seg. CPP. Ha esaminato le condizioni per l'emanazione della custodia cautelare, vale a dire la probabilità sufficiente dell'emanazione di una misura di detenzione o di una sentenza di detenzione, l'esistenza di un motivo speciale di custodia cautelare della recidiva e la proporzionalità della durata della custodia.
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