Fatti

Il 3 dicembre 1998, il Tribunale penale del distretto di Echallens ha condannato X., nato nel 1941, per violenza carnale, costrizione sessuale, lesioni personali gravi e pornografia a una pena detentiva di dodici anni, con deduzione di cinquecentocattordici giorni di custodia cautelare. Ha altresì condannato X. a versare un risarcimento morale di 40'000 franchi a ciascuna delle sue due vittime, A.Y. e B.Y., nate nel 1971 e 1972. Una sentenza del 12 aprile 1999 della Corte di cassazione penale del Tribunale cantonale vodese ha assolto X. dall’accusa di pornografia e ridotto LNA pena a undici anni e mezzo di detenzione. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di X. il 1° dicembre 1999.

Tra l’estate 1985 e LNA primavera 1990, X. ha commesso molteplici violenze sessuali e fisiche sulle due figlie della sua compagna, A.Y. e B.Y., inclusi atti di pornografia filmati e montati. Tali atti hanno causato gravi disturbi mentali alle vittime. Una prima perizia psichiatrica del 1997 ha diagnosticato un episodio depressivo lieve con sindrome somatica, disturbi della personalità e disturbi della preferenza sessuale, senza escludere un rischio di recidiva in un contesto simile. Gli esperti hanno stimato che un trattamento ambulatoriale fosse ipotizzabile e che un internamento non fosse necessario.

X. è stato incarcerato dal 8 luglio 1997 presso gli Istituti della pianura dell’Orbe (IPO). Nel 2007, mentre scontava LNA pena, il Tribunale correzionale dell’arrondissement della Broye e del Nord vodese lo ha condannato per pornografia a dieci mesi di pena privativa della libertà e ha disposto un trattamento ambulatoriale sotto forma di colloqui psicoterapeutici. Tale condanna seguiva alla scoperta di 3'545 file a connotazione sessuale sul suo computer, di cui il 30 % rappresentava montaggi pornografici realizzati con foto delle sue vittime. Una nuova perizia psichiatrica del 2005 ha diagnosticato disturbi multipli della preferenza sessuale e un disturbo narcisistico della personalità, concludendo per un rischio di recidiva considerevole e LNA necessità di un internamento.

Nel 2008, LNA direzione degli IPO ha emesso un parere negativo per LNA liberazione condizionale di X., sottolineando LNA sua pericolosità maggiore e l’assenza di prospettive terapeutiche. Il Collegio dei giudici di esecuzione delle pene ha rifiutato LNA liberazione condizionale e ha raccomandato di esaminare LNA possibilità di un internamento ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 CP. Il 10 febbraio 2009, l’Ufficio vodese di esecuzione delle pene ha trasmesso al Pubblico ministero vodese una richiesta per l’avvio di una procedura di revisione. Il 24 febbraio 2009, il Pubblico ministero ha chiesto LNA revisione della sentenza del 1998.

Con sentenza del 15 giugno 2009, LNA Camera delle revisioni civili e penali del Tribunale cantonale vodese ha accolto LNA domanda di revisione e trasmesso LNA causa al Tribunale correzionale dell’arrondissement della Côte. Il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso di X. contro tale decisione il 28 luglio 2009. Il 29 settembre 2009, il Tribunale correzionale della Côte ha disposto l’internamento di X. dopo aver ordinato una nuova perizia psichiatrica, LNA quale ha concluso per un rischio di recidiva «moderato a elevato» (50 al 75 %) e per LNA necessità di un internamento. LNA Corte di cassazione penale vodese ha confermato tale giudizio il 3 novembre 2009.

X. ha proposto un ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale contro LNA sentenza del 3 novembre 2009 e LNA decisione incidentale del 15 giugno 2009, con cui si concludeva per l’irricevibilità della domanda di revisione e per LNA rinuncia all’internamento a posteriori. Il Pubblico ministero vodese ha concluso per il rigetto del ricorso, mentre LNA Corte di cassazione penale vodese e LNA Camera delle revisioni civili e penali si sono riferite alla loro sentenza.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato LNA ricevibilità della domanda di revisione proposta dal Pubblico ministero vodese ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 CP. Ha anzitutto respinto l’argomento di X. secondo cui LNA domanda sarebbe tardiva, ricordando che LNA procedura vodese non prevede un termine per proporre una domanda di revisione. Ha altresì sottolineato che l’art. 65 cpv. 2 CP non fissa alcun termine per LNA pronuncia dell’internamento, ma esige che i fatti e i mezzi di prova nuovi emergano durante l’esecuzione della pena privativa della libertà. LNA domanda di revisione, presentata il 24 febbraio 2009, mentre X. era ancora in corso di esecuzione della pena globale di dodici anni e quattro mesi (risultante dalla confusione delle pene), era quindi ricevibile sotto questo profilo.

Il Tribunale federale ha poi esaminato l’argomento di X. secondo cui LNA prescrizione dell’azione penale sarebbe maturata, rendendo impossibile l’internamento a posteriori. Ha ricordato che l’art. 97 cpv. 3 CP prevede che LNA prescrizione non decorre più se è stata pronunciata una sentenza di primo grado. Nel caso di una domanda di revisione proposta dal Pubblico ministero per aggravare LNA pena, LNA prescrizione non continua a decorrere, poiché una sentenza di condanna è già stata pronunciata. Pertanto, l’internamento a posteriori rimane possibile anche se LNA prescrizione è maturata al momento della pronuncia della misura, pena rendere l’art. 65 cpv. 2 CP inapplicabile.

Il Tribunale federale ha quindi analizzato le quattro condizioni cumulative della revisione ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 CP. Ha anzitutto confermato che le perizie del 2005 e del 2009, fondate su nuovi strumenti di valutazione del rischio di recidiva (metodo HCR-20, Statice 99), costituivano fatti e mezzi di prova nuovi. Tali perizie hanno evidenziato un…