Fatti

Fatti e svolgimento del procedimento:

Il ricorrente ([X.] ) è stato accusato il 4 ottobre 2012 di aver aggredito la querelante privata [A.] a Turbenthal mediante ripetute violenze, in particolare calci e ginocchiate alla testa. Dopo averla dapprima costretta a terra, l’avrebbe trascinata verso una casetta di legno e le avrebbe tappato la bocca mentre iniziava a gridare. La querelante privata ha riportato una leggera commozione cerebrale nonché ecchimosi multiple al viso e alla testa, ed è stata inabile al lavoro per una settimana. Successivamente, il ricorrente ha aggredito in modo simile altre due donne, le quali hanno riportato lesioni corporali lievi.

Il Tribunale distrettuale di Winterthur ha condannato il ricorrente il 20 agosto 2014 per lesioni corporali gravi tentate nonché per più lesioni corporali lievi a una pena detentiva di quattro anni, con imputazione di 126 giorni di custodia cautelare. Ha inoltre disposto una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell’art. 59 CP e accertato la responsabilità risarcitoria del ricorrente. L’Alta Corte del Cantone Zurigo ha confermato con sentenza del 3 settembre 2015 la declaratoria di colpevolezza per lesioni corporali gravi tentate e la pena di quattro anni di detenzione, con imputazione di 473 giorni di custodia cautelare e detenzione preventiva anticipata. Anche la misura terapeutica stazionaria ai sensi dell’art. 59 CP è stata mantenuta.

Il ricorrente ha denunciato nel suo ricorso al Tribunale federale una violazione del principio di accusa nonché una valutazione giuridica errata del dolo eventuale. Ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e una condanna per lesioni corporali lievi a una pena detentiva di 24 mesi. Ha inoltre richiesto la concessione del gratuito patrocinio.

Legge

1. Violazione del principio di accusa (art. 325 CPP):

Il ricorrente ha eccepito che l’atto di accusa del Pubblico Ministero non soddisfaceva i requisiti del principio di accusa, in particolare per quanto concerne l’imputazione eventuale di lesioni corporali gravi tentate. L’atto di accusa avrebbe descritto sufficientemente l’andamento esterno dei fatti, ma non avrebbe concretizzato in modo adeguato l’elemento soggettivo (dolo eventuale). Il ricorrente ha rilevato che nell’atto di accusa non erano indicate con precisione le possibili varianti della fattispecie di cui all’art. 122 CP (lesioni corporali gravi), segnatamente se potessero sussistere pericolo di vita o altre conseguenze gravi. Inoltre, non erano state descritte nell’atto di accusa le circostanze interne come lo stato emotivo del ricorrente durante la commissione del fatto, il che violerebbe il principio di immutabilità (vincolo del giudice al fatto oggetto dell’accusa).

Il Tribunale federale ha precisato che il principio di accusa ai sensi dell’art. 325 CPP adempie sia una funzione di delimitazione (determinazione dell’oggetto del processo) sia una funzione informativa (tutela dei diritti della difesa). L’atto di accusa deve descrivere i fatti in modo sufficientemente preciso affinché l’imputato possa riconoscere quale comportamento gli viene contestato. In caso di imputazione eventuale, è sufficiente che l’andamento esterno dei fatti rimanga identico e che l’elemento soggettivo sia concretizzato in modo adeguato. Nel caso di specie, l’atto di accusa aveva chiarito che il ricorrente aveva agito con dolo eventuale, avendo accettato la possibilità di lesioni gravi. La descrizione medica concreta dei rischi non era necessaria, trattandosi di un reato tentato e non essendosi verificato l’evento. Inoltre, il Pubblico Ministero aveva precisato l’accusa nel giudizio di appello, eliminando eventuali incertezze. Non sussisteva pertanto alcuna violazione del principio di accusa.

2. Dolo eventuale e valutazione giuridica:

Il ricorrente ha contestato che la sua condotta fosse stata caratterizzata da dolo eventuale ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP. Ha sostenuto che i calci inferti «con una certa forza» non fossero sufficienti per dedurre un dolo eventuale. Ha inoltre affermato di aver dosato consapevolmente l’intensità dei colpi per evitare lesioni gravi. Le autorità di merito avrebbero inoltre tenuto conto di processi psichici interni (stato di eccezione emotivo) che avrebbero richiesto una valutazione psichiatrico-forense.

Il Tribunale federale ha confermato la valutazione giuridica delle autorità di merito. Secondo la giurisprudenza costante, sussiste dolo eventuale quando l’autore ritiene possibile la realizzazione della fattispecie e l’accetta. Rilevante non è la gravità effettiva delle lesioni, bensì ciò che l’autore ha ritenuto possibile e accettato. Le autorità di merito hanno correttamente rilevato che la regione del capo è particolarmente sensibile e che i calci alla testa di una vittima a terra comportano un elevato rischio di lesioni gravi. Il ricorrente aveva agito in uno stato di eccezione emotivo, perdendo il controllo. Ciò esclude un dosaggio consapevole dell’intensità dei colpi. Piuttosto, egli aveva seriamente accettato il rischio di una lesione corporale grave, poiché era consapevole che le sue azioni avrebbero potuto provocare conseguenze pericolose per la vita o danni permanenti. La conclusione in merito al dolo eventuale non è quindi contestabile.

3. Capacità di intendere e di volere e commisurazione della pena:

Il ricorrente ha inoltre eccepito che le autorità di merito…