Fatti
Il caso riguarda la questione se un procedimento penale definitivamente archiviato possa essere riaperto a seguito di una modifica di legge che rende imprescrittibili i reati sessuali contro i minori.
La ricorrente A.X. aveva denunciato nel 2010 alla Procura del Cantone di Basilea Città di aver subito più volte abusi sessuali da parte di suo padre B.X. quando era bambina. La Procura aveva quindi archiviato il procedimento per prescrizione. Nel 2013 la Procura aveva disposto la riapertura del procedimento, ma il Tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città aveva revocato tale decisione. A.X. aveva quindi presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'archiviazione del procedimento nel 2010 era avvenuta in base alla normativa cantonale allora vigente e pertanto era divenuta definitiva. Gli effetti di tali provvedimenti di archiviazione sono disciplinati dal 1° gennaio 2011 dal Codice di procedura penale svizzero (CPP).
Ai sensi dell'art. 320 cpv. 4 CPP, un provvedimento di archiviazione definitivo ha gli effetti di una sentenza assolutoria. Un nuovo procedimento penale per lo stesso fatto è vietato ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 CPP, mentre la riapertura di un procedimento archiviato è possibile ai sensi dell'art.…