Fatti

La ricorrente Y. era coinvolta in un giro di spaccio di eroina. È stata condannata dal Tribunale distrettuale di Baden per ripetute violazioni qualificate della legge sugli stupefacenti, complicità ripetuta e riciclaggio di denaro a livello professionale e di banda, e condannata a una pena detentiva di 5 ½ anni. In appello è stata assolta parzialmente, ma condannata a una pena detentiva di cinque anni e a una multa in altri capi d'accusa. Y. ha presentato ricorso in materia penale e ha chiesto che la sentenza fosse annullata e che fosse assolta o, in alternativa, condannata a una pena detentiva inferiore. Ha sostenuto che i suoi diritti di partecipazione ai sensi dell'art. 147 cpv. 1 CPP sono stati violati, portando all'inammissibilità delle prove a suo carico.

Legge

L'ufficio del pubblico ministero di Baden ha negato a Y. il diritto di partecipare agli interrogatori dei coimputati, decisione confermata dalla Corte suprema. Y. ha presentato ricorso contro questa decisione, che è stata respinta. La Corte federale ha stabilito in un altro caso che l'imputato ha il diritto di partecipare agli interrogatori dei coimputati. L'istanza precedente ha rifiutato di riesaminare la violazione dei diritti di partecipazione, poiché Y. non aveva impugnato la decisione interlocutoria della Corte suprema. La Corte federale ha tuttavia constatato che la violazione dei diritti di partecipazione può…