Fatti

Il ricorrente [A.] è stato accusato dalla Procura II del Cantone di Zurigo per importazione e commercio di eroina. Parallelamente, la Procura ha condotto procedimenti penali separati contro altre persone, alle quali è stato contestato di aver acquistato grandi quantità di eroina dal ricorrente o di avergli fornito droga. Il ricorrente ha più volte richiesto l'unione della sua inchiesta penale con i procedimenti contro i co-imputati, ma la Procura non ha trattato formalmente la questione. Di conseguenza, il ricorrente ha presentato un reclamo per ritardo e diniego del diritto presso il Tribunale superiore, che tuttavia è stato respinto. Contro questa decisione, il ricorrente si è rivolto al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la Procura ha violato il principio di celerità, in quanto non ha emesso per oltre un anno una decisione intermedia motivata e impugnabile sulla questione dell'unione dei procedimenti o dell'accesso agli atti. Sebbene il ricorrente avesse più volte richiesto l'unione dei procedimenti, la Procura non ha motivato formalmente il suo rifiuto. Il Tribunale federale ha affermato che in caso di presunta complicità o partecipazione, il principio dell'unità del procedimento ai sensi…