Fatti
Il ricorrente X. è stato condannato dal Tribunale regionale di Berna-Mittellanda con sentenza del 29 novembre 2016 per diffamazione a danno della sorella A.. La sentenza prevedeva una multa incondizionata di 16 aliquote giornaliere di Fr. 90.- nonché un risarcimento di Fr. 1'000.- per A. Contro tale sentenza X. ha proposto appello.
L’Alta Corte del Cantone di Berna ha confermato con sentenza del 13 novembre 2017 la condanna, riducendo la pena a una multa condizionata di 16 aliquote giornaliere di Fr. 90.- e il risarcimento a Fr. 500.-. La sentenza motivata per iscritto è stata notificata a X. o al suo avvocato il 18 gennaio 2018.
X. ha presentato il 19 dicembre 2017 ricorso in materia penale con motivazione sommaria, chiedendo tra l’altro l’effetto sospensivo. Con provvedimento del 25 gennaio 2018 il presidente della sezione penale del Tribunale federale non ha accolto la domanda di effetto sospensivo. Il 19 febbraio 2018 X. ha depositato un ulteriore atto di ricorso, nel quale chiedeva l’annullamento della sentenza di appello e l’archiviazione del procedimento per violazione dell’art. 6 CEDU. Ha inoltre presentato istanze di ricusazione nei confronti dei giudici che avevano partecipato alla sentenza di appello nonché nei confronti dei giudici federali Yves Rüedi e Monique Jametti.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella parte in cui era ammissibile.
Legge
Il ricorrente ha eccepito una violazione del diritto a un tribunale indipendente e imparziale (art. 6 CEDU) sostenendo che il pubblico ministero non era presente nelle udienze principali di primo e secondo grado. Ha fatto riferimento a sentenze della Corte EDU relative a procedimenti russi, nei quali il tribunale, in assenza del pubblico ministero, aveva assunto il ruolo di quest’ultimo e aveva così violato il principio del contraddittorio. La Corte EDU aveva accertato in tali casi una violazione dell’art. 6 CEDU poiché il tribunale aveva mantenuto l’accusa e assunto prove, nonostante il pubblico ministero avrebbe potuto revocare l’accusa.
Il Tribunale federale ha rilevato che la procedura penale svizzera (CPP) è strutturalmente diversa rispetto al diritto russo. Secondo il diritto svizzero, è compito del pubblico ministero presentare l’accusa (artt. 324 ss. CPP), mentre il tribunale è vincolato al fatto descritto nell’atto di accusa (art. 350 cpv. 1 CPP). L’atto di accusa delimita l’oggetto del procedimento e tutela i diritti della difesa. Inoltre, secondo la CPP, il tribunale ha un ruolo attivo nell’assunzione delle prove, indipendentemente dalla presenza del pubblico ministero. Il tribunale deve interrogare d’ufficio l’imputato e i testimoni (art. 341 cpv. 3 CPP) e assumere prove nuove o incomplete (artt. 343 cpv. 1 e 2, art. 389 cpv. 2 e 3 CPP).
In Svizzera la presenza del pubblico ministero è obbligatoria solo in casi specifici, in particolare se questi chiede una pena detentiva superiore a un anno o una misura privativa della libertà (art. 337 cpv. 3 CPP). Altrimenti, il pubblico ministero può presentare richieste scritte o comparire personalmente in udienza (art. 337 cpv. 1 CPP). L’accusa non può più essere revocata o modificata dopo l’inizio del…