Art. 337 CPP
Pubblico ministero
1 Il pubblico ministero può presentare istanze scritte al giudice o comparire personalmente.
2 Il pubblico ministero non è vincolato né dalla qualificazione giuridica formulata nell’atto d’accusa né dalle richieste ivi contenute.
3 Se chiede una pena detentiva superiore a un anno o una misura privativa della libertà, il pubblico ministero sostiene personalmente l’accusa al dibattimento.
4 Se lo ritiene necessario, chi dirige il procedimento può obbligare il pubblico ministero a sostenere personalmente l’accusa anche in altri casi.
5 Se il pubblico ministero non compare personalmente pur essendovi tenuto, il dibattimento è rinviato.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assunzione di prove al dibattimento in assenza del pubblico ministero; diritto a un tribunale indipendente e imparziale9 citazioni
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2Comparizione personale del pubblico ministero al dibattimento di appello5 citazioni
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3Competenza del giudice unico, limite superiore di due anni di pena detentiva0 citazioni
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4Comparizione personale del pubblico ministero dinanzi al tribunale, difesa obbligatoria0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafverfahren;Besetzung der 2. Strafkammer im Verfahren SK 17 23911 citazioni
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Espulsione dal Paese, segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen7 citazioni
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Führen eines Fahrzeugs in fahrunfähigem Zustand, Willkür, Spruchkörperbesetzung7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.