Fatti

Il ricorrente [X.] è stato condannato dal Tribunale regionale dell'Alta valle perché colpevole di guida multipla in stato di incapacità di guidare, a 60 giorni di reclusione con la condizionale e a una multa di Fr. 3'450.--. Il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha ridotto la pena a 48 giorni di reclusione e la multa a Fr. 2'760.--. Il ricorrente chiede l'archiviazione del procedimento per violazione dell'art. 6 CEDU, in via subordinata la sua assoluzione e in via ulteriormente subordinata la restituzione della causa al Tribunale superiore con una nuova composizione.

Il ricorrente critica la composizione del collegio giudicante del Tribunale federale e la composizione del collegio giudicante dell'istanza precedente, sostenendo che violano l'art. 6 CEDU. Sostiene che il pubblico ministero non era presente nel processo principale di primo grado e che le prove non sono state raccolte in un procedimento contraddittorio.

Il ricorrente critica anche l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove dell'istanza precedente e sostiene che le prove raccolte sono inutilizzabili e che egli deve essere assolto nel dubbio.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato le critiche del ricorrente relative alla composizione del collegio giudicante del Tribunale federale e alla composizione del collegio giudicante dell'istanza precedente e ha stabilito che non sono fondate. La giurisprudenza della CEDU ammette un certo margine di discrezionalità del giudice quando siano presenti criteri oggettivi.

Il Tribunale federale ha anche esaminato la critica del ricorrente secondo cui il pubblico ministero non era presente nel processo principale di primo grado e le prove non sono state raccolte in un procedimento contraddittorio. Ha stabilito che il pubblico ministero, secondo il diritto processuale vigente, non era obbligato a rappresentare…