Art. 30 Cost.
Procedura giudiziaria
1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione sono vietati.
2 Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.
3 L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Apparenza di prevenzione del pubblico ministero568 citazioni
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2Prevenzione di membri dell'esecutivo comunale, che hanno partecipato alla giuria di un concorso, nella procedura di opposizione concernente lo stesso progetto di costruzione469 citazioni
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3Diritto a un tribunale imparziale461 citazioni
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4Ricusa di un giudice cantonale nella procedura di appello; art. 30 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU410 citazioni
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5Art. 29 cpv. 1 Cost386 citazioni
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6Ricusazione di un procuratore pubblico al quale la causa è stata rinviata dopo l'annullamento di un decreto di abbandono363 citazioni
Ultime sentenze del TF
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