Art. 30 Cost.

Procedura giudiziaria

1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione sono vietati.
2 Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.
3 L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Apparenza di prevenzione del pubblico ministero
    · 27/04/2015 · 568 citazioni Riassunto
  2. 2
    Prevenzione di membri dell'esecutivo comunale, che hanno partecipato alla giuria di un concorso, nella procedura di opposizione concernente lo stesso progetto di costruzione
    · 26/06/2014 · 469 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto a un tribunale imparziale
    · 03/05/2005 · 461 citazioni Riassunto
  4. 4
    Ricusa di un giudice cantonale nella procedura di appello; art. 30 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU
    · 28/04/2008 · 410 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 29 cpv. 1 Cost
    · 19/09/2001 · 386 citazioni Riassunto
  6. 6
    Ricusazione di un procuratore pubblico al quale la causa è stata rinviata dopo l'annullamento di un decreto di abbandono
    · 08/06/2012 · 363 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.