Fatti

Nel 1991 è stata aperta un'inchiesta contro X. nel Cantone di Friburgo per la messa in circolazione di monete false. Nel 1992, le autorità del Cantone di Zurigo hanno aperto un'inchiesta per truffa nei suoi confronti, che è stata trasferita al Cantone di Friburgo e proseguita dal giudice istruttore C. Durante un interrogatorio del 23 ottobre 2000, il giudice istruttore C. avrebbe detto a X.: "Lei è sempre stato bravo, non solo come truffatore, ma anche come odontotecnico". Di conseguenza, il 10 novembre 2000 X. ha presentato una richiesta di ricusazione contro C. al presidente dell'ufficio del giudice istruttore del Cantone di Friburgo. La richiesta è stata respinta e X. ha presentato senza successo un reclamo presso la Camera penale del Tribunale cantonale di Friburgo. Contro la decisione della Camera penale, X. ora presenta un ricorso di diritto pubblico per violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che per la ricusazione di un giudice istruttore o di un rappresentante del Ministero pubblico si applica l'art. 29 cpv. 1 Cost. e non gli artt. 30 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Ai sensi di questa disposizione, l'individuo ha diritto a che la sua causa sia decisa da un giudice imparziale, obiettivo e senza l'influenza di circostanze estranee al merito. Dichiarazioni del giudice istruttore che possono suscitare l'apparenza di parzialità possono costituire un motivo di ricusazione. Nel caso di…