Art. 58 vCost.
Esercito
1 La Svizzera ha un esercito. L’esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.
2 L’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.
3 Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell’esercito.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Garanzia del giudice imparziale; assenza di prevenzione60 citazioni
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2Art. 29 cpv. 1 Cost49 citazioni
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3Diritto a un tribunale imparziale30 citazioni
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4Ordine pubblico procedurale (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP)18 citazioni
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5Imparzialità del giudice; ricusazione17 citazioni
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6Diritto a una composizione corretta dell'autorità di decisione (§ 99 del regolamento ecclesiastico della Chiesa evangelica riformata del Canton Argovia; art. 9 e 29 cpv. 2 Cost.). La composizione della Commissione di ri…13 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Art. 30 BV und Art. 6 EMRK (Ablehnung)5 citazioni
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3 citazioni16/07/2001 · 3 citazioni de
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Opposizione al progetto edilizio2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.