Art. 58 vCost.

Esercito

1 La Svizzera ha un esercito. L’esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.
2 L’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.
3 Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell’esercito.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Garanzia del giudice imparziale; assenza di prevenzione
    · 22/05/2000 · 60 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 29 cpv. 1 Cost
    · 19/09/2001 · 49 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto a un tribunale imparziale
    · 03/05/2005 · 30 citazioni Riassunto
  4. 4
    Ordine pubblico procedurale (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP)
    · 28/04/2000 · 18 citazioni Riassunto
  5. 5
    Imparzialità del giudice; ricusazione
    · 29/02/2000 · 17 citazioni
  6. 6
    Diritto a una composizione corretta dell'autorità di decisione (§ 99 del regolamento ecclesiastico della Chiesa evangelica riformata del Canton Argovia; art. 9 e 29 cpv. 2 Cost.). La composizione della Commissione di ri…
    · 28/05/2001 · 13 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.