Fatti
Il ricorrente K. era stato pastore della comunità parrocchiale U. dal 1992 e il 16 marzo 1999 era stato accusato di violazione disciplinare dalla direzione della Chiesa evangelica riformata del cantone Argovia. Il consiglio della Chiesa decise il 23 settembre/26 novembre 1999 di licenziare K. con effetto immediato dal servizio parrocchiale locale. Contro questa decisione K. presentò ricorso, che fu respinto dalla commissione di ricorso della Chiesa evangelica riformata del cantone Argovia il 5 aprile 2000. Il Consiglio di Stato del cantone Argovia respinse un'ulteriore ricorso il 20 settembre 2000.
K. presentò quindi ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale e sostenne che la commissione di ricorso aveva deciso con sei membri invece che con tutti e sette i membri e aveva così violato il diritto a una composizione corretta dell'autorità giudicante.
Legge
Il Tribunale federale esaminò se la commissione di ricorso fosse stata composta in modo regolare quando prese la decisione. Stabilì che la commissione di ricorso è concepita come ultima istanza di ricorso della Chiesa e i suoi membri sono eletti dalla sinodo. La commissione ha esclusivamente funzioni giurisdizionali e non è soggetta all'autorità di un'autorità superiore.
Il tribunale decise che per la composizione della commissione di ricorso come organo giudicante valgono gli stessi requisiti di un tribunale. Poiché la commissione di ricorso è composta da sette membri, tutti i membri devono partecipare alle decisioni, a meno che non esistano regolamenti diversi. Poiché non esistono tali regolamenti, la commissione di ricorso deve decidere in composizione completa.
Il Tribunale federale stabilì che la commissione di ricorso il 5 aprile 2000 aveva deciso con…