Fatti

In questo caso si trattava di un processo penale contro il Prof. Y. per violenza sessuale e sfruttamento dello stato di necessità. L'ufficio del pubblico ministero distrettuale aveva inizialmente presentato l'atto d'accusa, che il tribunale distrettuale tuttavia aveva respinto a causa di incertezze negli elementi soggettivi del reato. Dopo la presentazione di un atto d'accusa migliorato, il tribunale distrettuale, con la stessa composizione della decisione di rinvio, ha condannato Y. Y. ha impugnato questa sentenza, in quanto riteneva che il tribunale fosse prevenuto a causa del suo precedente coinvolgimento nella questione.

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che in questo caso il precedente coinvolgimento del tribunale non ha portato a una parzialità inammissibile. Il rinvio dell'atto d'accusa per il miglioramento ai sensi dell'art. 182 cpv. 3 del Codice di procedura penale di Zurigo presuppone che il tribunale sia convinto della colpevolezza dell'imputato. Pertanto, in questa fase del procedimento, il tribunale non si era reso inammissibilmente parte accusatrice.

Inoltre, la formulazione secondo cui una modifica dell'atto d'accusa avrebbe probabilmente portato a una condanna era…