Art. 193 CP
Sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza
Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sfruttamento dello stato di bisogno (rapporto di dipendenza) del paziente da parte di uno psichiatra33 citazioni
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2Sfruttamento dello stato di bisogno rispettivamente di rapporti di dipendenza (art. 193 CP); coazione sessuale (art. 189 CP); atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP)28 citazioni
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3Abuso dello stato di dipendenza di una donna20 citazioni
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4Art. 193 cpv. 1 CP, sfruttamento dello stato di bisogno18 citazioni
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5Coazione sessuale e violenza carnale, pressioni psicologiche11 citazioni
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6Sfruttamento, a opera di un accudente, di un rapporto di dipendenza di una persona ricoverata in uno stabilimento6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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3 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.