Fatti
Il caso riguarda un trattamento psicoterapeutico di lunga durata, in cui lo psichiatra dott. med. Y. nel corso della terapia ha progressivamente superato i limiti e infine ha instaurato una relazione sessuale con la sua paziente A. La procura ha sporto accusa contro Y. per sfruttamento di una situazione di necessità o dipendenza ai sensi dell'art. 193 cpv. 1 CP.
La prima istanza ha assolto Y. dall'accusa, in quanto non ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto di dipendenza sufficientemente forte e uno sfruttamento da parte di Y. La procura e la paziente A. hanno quindi presentato ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza della prima istanza e ha condannato Y. per sfruttamento della dipendenza della sua paziente ai sensi dell'art. 193 cpv. 1 CP.
Il tribunale ha affermato che tra Y. e la sua paziente A. è esistito effettivamente un rapporto di dipendenza ai sensi dell'art. 193 cpv. 1 CP. Ciò risulta dalla durata e dalla natura del trattamento, dal profondo rapporto di fiducia nonché dai successivi superamenti e violazioni dei limiti da parte di Y. nei confronti della sua paziente.
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