Fatti
Il caso concerne uno psicoterapeuta, X., che ha abusato della sua posizione per esercitare una pressione psichica sulla sua paziente, Y., al fine di soddisfare i suoi desideri sessuali. I fatti si sono svolti tra dicembre 1992 e novembre 1993. X. ha utilizzato la sua posizione di terapeuta per creare una relazione di dipendenza con Y., che era già vulnerabile a causa del suo alcolismo e della sua mancanza di stima di sé. L'ha costretta a compiere atti sessuali più volte, utilizzando metodi come minacce, carezze non desiderate e pressioni psicologiche.
Il tribunale di prima istanza ha condannato X. per violenza e costrizione sessuale. La corte d'appello ha confermato la sentenza, ma ha aumentato la pena a 4 anni di prigione. X. ha presentato un ricorso in cassazione, che è stato respinto dal Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato gli elementi di prova e ha constatato che X. aveva creato una relazione di dipendenza con Y. sfruttando la sua vulnerabilità. Tuttavia, il tribunale ha considerato che la pressione psichica esercitata da X. non era sufficientemente intensa per costituire una costrizione sessuale ai sensi degli articoli 189 e 190 del Codice penale svizzero.
Il tribunale ha anche esaminato le disposizioni dell'articolo 193 del Codice penale svizzero, che concerne l'abuso della distretta. Ha considerato che X. aveva abusato della sua posizione di terapeuta per sfruttare la vulnerabilità di Y., ma che gli atti commessi non costituivano necessariamente un abuso della distretta ai sensi dell'articolo 193.
Il Tribunale federale ha infine…