Fatti

Il Tribunale federale esamina in questa sentenza la questione se i due pubblici ministeri B. e C. debbano astenersi nel procedimento penale contro il cittadino turco A. A. aveva chiesto l'astensione dei pubblici ministeri, poiché sosteneva l'apparenza di parzialità.

Il procedimento è stato condotto dalla Procura pubblica X., che ha accusato A., tra l'altro, di essere stato complice in un omicidio doloso e di aver commerciato in stupefacenti. Dal luglio 2012 A. si trova in custodia cautelare.

Il Tribunale superiore del Cantone di Turgovia ha respinto la richiesta di astensione di A. Successivamente A. ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale chiedendo che i pubblici ministeri B. e C. siano obbligati ad astenersi.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso e stabilisce l'obbligo di astensione di B. e C. nel procedimento contro A.

Secondo la giurisprudenza, un pubblico ministero può essere ricusato se vi sono circostanze oggettivamente idonee a suscitare l'apparenza di parzialità. Provvedimenti errati e atti procedurali del pubblico ministero non fondano di per sé l'apparenza di pregiudizio. Diverso è il caso, tuttavia, quando si verificano errori particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono una grave violazione dei doveri d'ufficio.

Nel caso di specie, i pubblici ministeri B. e C. hanno commesso numerosi e in parte gravi errori procedurali. Si aggiunge…