Art. 6 CPP
Principio della verità materiale
1 Le autorità penali accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato.
2 Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Apparenza di prevenzione del pubblico ministero197 citazioni
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2Principio della verità materiale; richiesta di rapporti e informazioni; informazioni relative ai precedenti penali e alla reputazione dell'imputato126 citazioni
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3Incitazione all'entrata illegale; aiuto in caso di stato di necessità; procedura Dublino123 citazioni
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4Accertamenti sulla vita anteriore e la situazione personale dei testimoni122 citazioni
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5Valutazione delle prove, dovere di istruzione del tribunale; coazione sesuale e violenza carnale, mezzo di coazione117 citazioni
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6Interrogatorio dell'imputato nell'ambito della procedura orale di appello; obbligo del tribunale d'appello di assumere le prove67 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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53 citazioni
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(Mehrfache qualifizierte) Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, strafbare Vorbereitungshandlungen zu Raub etc.; Akteneinsichtsrecht, Recht auf eine wirksame Verteidigung, Willkür etc.23 citazioni
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22 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.