Fatti
In questo caso, il Tribunale cantonale del Vallese ha emesso una sentenza il 4 marzo 2022 in cui ha pronunciato una pena di 24 mesi di reclusione con la condizionale, una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere a 140 franchi e un'ammenda di 4'200 franchi nei confronti di A. per varie infrazioni. La procuratrice del Cantone del Vallese ha fatto ricorso contro questa sentenza, chiedendo che la pena sia aggravata.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha constatato che il Tribunale cantonale aveva violato l'art. 195 cpv. 2 CPP omettendo di procurarsi un estratto del casellario giudiziale aggiornato riguardante A. al momento di pronunciare la sua sentenza. Il Tribunale cantonale si era infatti basato su un estratto del casellario giudiziale risalente a più di 8 mesi per ritenere che A. non avesse più commesso reati da ottobre 2017, mentre in realtà era stato condannato il 6 novembre 2021 con ordinanza penale per fatti commessi il 21 luglio 2021.
Legge
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le autorità penali devono chiarire d'ufficio tutti i fatti rilevanti per la valutazione del reato e della persona imputata (art. 6 cpv. 1 CPP). Per stabilire la situazione personale dell'imputato, il pubblico ministero e i tribunali devono procurarsi informazioni sui precedenti giudiziari e sulla reputazione dell'imputato (art. 195 cpv. 2 CPP).
Nel caso di specie, il Tribunale cantonale avrebbe dovuto ottenere un estratto del casellario giudiziale aggiornato prima di pronunciare la sua sentenza, dato che la questione dei…