Fatti
La ricorrente (A.) è stata condannata dal Tribunale distrettuale di Brig, per aver favorito l’ingresso illegale di un rifugiato (B.) ai sensi dell’art. 116 cpv. 1 lett. a in relazione al cpv. 2 LAsi a una multa di fr. 800.–. La Corte cantonale del Vallese ha confermato la sentenza. Il 24 febbraio 2018, A. aveva aiutato il rifugiato, che era stato trasferito in Italia conformemente alla procedura di Dublino, a entrare illegalmente in Svizzera attraverso il valico di frontiera di Gondo.
Il rifugiato (nato nel 1993) proviene dall’Afghanistan e aveva già presentato domande di asilo in Bulgaria e in Italia. Il Segretariato di Stato della migrazione (SEM) aveva dichiarato non entrata la domanda di asilo in Svizzera nell’ambito della procedura di Dublino e aveva disposto l’allontanamento verso l’Italia. Il rifugiato era stato sottoposto a cure psichiatriche e, dopo un ricovero ospedaliero, era scomparso, vanificando così il previsto trasferimento in Italia. Il 21 febbraio 2018 era stato trasferito in Italia. Il 24 febbraio 2018, A. lo aveva prelevato alla stazione di Domodossola (Italia) e aveva tentato di farlo rientrare illegalmente in Svizzera attraverso Gondo. All’ingresso, il rifugiato è stato trovato senza documenti di viaggio validi.
A. si è richiamata al soccorso di necessità (art. 17 CP) e alla causa di giustificazione sovralegale della salvaguardia di interessi legittimi, sostenendo che il rifugiato versasse in una difficile situazione di salute sia fisica che psichica. Le istanze precedenti hanno respinto tali eccezioni e hanno condannato A. per aver favorito l’ingresso illegale.
Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato la ricevibilità del ricorso. Ha constatato che il ricorso avverso le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di asilo è inammissibile (art. 83 lett. d n. 1 LTF). La ricorrente non ha potuto dimostrare alcuna violazione di diritti fondamentali quali art. 3 e 6 CEDU o art. 5 cpv. 3 Cost.. Inoltre, le mancava l’interesse giuridicamente protetto a far valere violazioni dei diritti a favore del rifugiato (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF).
Nel merito, il Tribunale ha valutato se l’operato di A. potesse essere giustificato dal soccorso di necessità (art. 17 CP) o dalla causa di giustificazione sovralegale della salvaguardia di interessi legittimi. Entrambe le cause di giustificazione presuppongono che il pericolo non potesse essere altrimenti scongiurato e che il fatto costituisse l’unico mezzo per evitarlo. Il Tribunale federale ha rilevato che il rifugiato non si trovava in una situazione senza via d’uscita in Italia. Egli disponeva di mezzi finanziari, di un telefono cellulare, poteva consultarsi con connazionali afgani e avrebbe potuto usufruire di assistenza medica. Inoltre, avrebbe potuto rivolgersi alle autorità italiane o al Corpo delle guardie di confine svizzero. Le istanze precedenti hanno accertato che A. aveva alternative legali per aiutare il rifugiato e che non sussisteva una assoluta sussidiarietà del pericolo. Pertanto, non potevano essere…