Art. 139 CPP
Principi
1 Per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
2 I fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Presunzione di innocenza e valutazione delle prove, richiamo dei principi293 citazioni
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2Accertamenti sulla vita anteriore e la situazione personale dei testimoni205 citazioni
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3Incitazione all'entrata illegale; aiuto in caso di stato di necessità; procedura Dublino130 citazioni
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4Utilizzabilità delle registrazioni effettuate dalla polizia mediante un sistema di ricerca automatica di veicoli e monitoraggio del traffico (AFV)41 citazioni
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5Utilizzabilità, nel procedimento penale per frode fiscale, di prove raccolte nell'ambito della procedura di tassazione fiscale o di sottrazione d'imposta (art. 186 cpv. 1 LIFD; art. 59 cpv. 1 LAID)40 citazioni
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6Diritto di essere sentito, fatti manifesti in Internet27 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Beweisverwertung, Landfriedensbruch, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte60 citazioni
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Grobe Verletzung von Verkehrsregeln; rechtliches Gehör56 citazioni
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44 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.