Art. 16 CPP
Pubblico ministero
1 Il pubblico ministero è responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato.
2 Dirige la procedura preliminare, persegue i reati nell’ambito dell’istruzione e, se del caso, promuove e sostiene l’accusa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Apparenza di prevenzione del pubblico ministero72 citazioni
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2Rinvio dell'accusa al pubblico ministero (art. 329 cpv. 2 CPP); assunzione delle prove (art. 343 CPP)8 citazioni
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3Legittimazione a ricorrere del pubblico ministero contro una decisione di scarcerazione resa dal Giudice dei provvedimenti coercitivi5 citazioni
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4Discriminazione razziale, qualità di danneggiato3 citazioni
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5Qualità di parte del pubblico ministero, rappresentazione dinanzi al tribunale, revoca della citazione per gravi motivi2 citazioni
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6Trattamento degradante, inchiesta2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Nichtanhandnahme (Vernachlässigung von Unterhaltspflichten)7 citazioni
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Strafverfahren; Ausstand5 citazioni
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Strafverfahren; Ausstand5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.