Fatti
Il procedimento riguarda la non promozione di un procedimento penale per omissione di pagamento di contributi di mantenimento da parte del convenuto 2. I ricorrenti, la madre e i due figli, avevano presentato denuncia penale contro il convenuto 2 perché non aveva pagato i costi di cura esterna dovuti. L'ufficio del pubblico ministero di Limmattal/Albis dispose la non promozione del procedimento, che fu confermata dal Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo.
I ricorrenti chiedono al Tribunale federale l'annullamento parziale della decisione impugnata e la restituzione della causa all'ufficio del pubblico ministero di Limmattal/Albis per l'apertura di un'indagine. Sostengono che la decisione impugnata può influire sulla valutazione delle loro pretese civili, in particolare sull'esecuzione delle loro pretese di mantenimento per l'anno 2022.
Legge
Il Tribunale federale esamina le condizioni di ammissibilità del ricorso di ufficio e con cognizione libera. La parte lesa è in linea di principio legittimata a presentare ricorso in materia penale solo se la decisione impugnata può influire sulla valutazione delle sue pretese civili. I ricorrenti sostengono che la decisione impugnata può influire sulla valutazione delle loro pretese di mantenimento per l'anno 2022, poiché una condanna del convenuto 2 per omissione di pagamento di contributi di mantenimento lo costringerebbe probabilmente a pagare i debiti di mantenimento pendenti.
Tuttavia, il Tribunale federale stabilisce che i ricorrenti hanno già fatto valere le loro pretese di mantenimento per gli anni 2019-2021 attraverso la via civile e che l'importo dei contributi dovuti dal convenuto 2 per l'anno 2022 dipende dall'esito di un procedimento civile già pendente. I ricorrenti non hanno dimostrato perché il procedimento civile già pendente non osti a un procedimento penale di adesione e in che modo abbiano un interesse attuale alla tutela giuridica del ricorso penale.
Il Tribunale federale conclude…