Art. 286 CC

In genere

1 Il giudice può ordinare che il contributo di mantenimento sia senz’altro aumentato o ridotto in caso di determinate modificazioni dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita.
2 Se le circostanze siano notevolmente mutate, il giudice, ad istanza di un genitore o del figlio, modifica o toglie il contributo.
3 Il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Calcolo del mantenimento del figlio; obbligatorietà del metodo a due fasi con ripartizione dell'eccedenza
    · 11/11/2020 · 202 citazioni Riassunto
  2. 2
    Modifica del contributo per il mantenimento di un figlio
    · 26/09/2011 · 105 citazioni Riassunto
  3. 3
    Imputazione sul contributo per il mantenimento della prole di una rendita AI completiva per i figli concessa successivamente; diritto transitorio
    · 20/06/2002 · 69 citazioni Riassunto
  4. 4
    Mantenimento del figlio; azione del debitore volta alla modifica del contributo per il mantenimento (art. 286 cpv. 2 CC); campo d'applicazione dell'art. 279 cpv. 1 CC
    · 24/08/2001 · 44 citazioni Riassunto
  5. 5
    Determinazione del contributo per il mantenimento del figlio nel caso di ristrettezza economica
    · 17/07/2000 · 42 citazioni Riassunto
  6. 6
    Obbligo di mantenimento del figlio e dovere di assistenza nel caso di un figlio nato al di fuori del matrimonio
    · 16/01/2001 · 31 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.