Art. 286 CC
In genere
1 Il giudice può ordinare che il contributo di mantenimento sia senz’altro aumentato o ridotto in caso di determinate modificazioni dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita.
2 Se le circostanze siano notevolmente mutate, il giudice, ad istanza di un genitore o del figlio, modifica o toglie il contributo.
3 Il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Calcolo del mantenimento del figlio; obbligatorietà del metodo a due fasi con ripartizione dell'eccedenza202 citazioni
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2Modifica del contributo per il mantenimento di un figlio105 citazioni
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3Imputazione sul contributo per il mantenimento della prole di una rendita AI completiva per i figli concessa successivamente; diritto transitorio69 citazioni
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4Mantenimento del figlio; azione del debitore volta alla modifica del contributo per il mantenimento (art. 286 cpv. 2 CC); campo d'applicazione dell'art. 279 cpv. 1 CC44 citazioni
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5Determinazione del contributo per il mantenimento del figlio nel caso di ristrettezza economica42 citazioni
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6Obbligo di mantenimento del figlio e dovere di assistenza nel caso di un figlio nato al di fuori del matrimonio31 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Divorzio (alimenti per il figlio)56 citazioni
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51 citazioni
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31 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.