Fatti

Con sentenza del 21 marzo 2013, il Tribunale distrettuale di Sissach ha sciolto il matrimonio tra [A.] e [B.] e ha regolato la responsabilità genitoriale e il mantenimento dei figli. Il 15 ottobre 2013, [B.] ha chiesto l'esonero dall'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli comuni [C.] e [D.] . Il Tribunale civile regionale di Basilea Campagna Est ha parzialmente revocato l'obbligo di mantenimento, decisione confermata dal Tribunale cantonale di Basilea Campagna con sentenza del 1° dicembre 2015. Contro questa decisione, [A.] ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale rileva che sussistono in linea di principio mutate circostanze ai sensi dell'art. 134 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 286 cpv. 2 CC, poiché la nascita del figlio [E.] non era stata considerata nella sentenza di divorzio. Tuttavia, il fatto che [B.] abbia taciuto la gravidanza non costituisce abuso di diritto. Nella determinazione del mantenimento dei figli, si deve tener conto che [B.] deve prendersi cura, oltre che dei figli comuni [C.] e [D.] , anche del figlio [E.] dalla sua nuova relazione. Sebbene non le si possa esigere un'attività lavorativa nel primo anno di vita di [E.] , in seguito è tenuta a distribuire adeguatamente la sua capacità…