Fatti
A. è nato l'8 gennaio 1996 da genitori non sposati, B. e C. La coppia si è separata nel 1997. B. si è successivamente sposato con D. ed ha avuto tre figlie, E., F. e G.
Con sentenza del 19 giugno 2003, B. è stato condannato a contribuire al mantenimento di A. Questo contributo è stato ridotto l'11 novembre 2004 a causa della nascita di E. Il 3 febbraio 2010, B. ha richiesto la soppressione del contributo di mantenimento dovuto ad A., invocando la diminuzione dei suoi redditi e la nascita delle sue ultime due figlie.
Il Tribunale di primo grado ha parzialmente accolto questa richiesta. A. ha quindi interposto un ricorso in materia civile e un ricorso costituzionale sussidiario contro questa sentenza, concludendo principalmente affinché B. sia condannato a versargli un contributo di mantenimento fino alla sua maggiore età, o addirittura fino ai 25 anni in caso di studi seri e regolari.
Legge
Secondo l'art. 286 cpv. 2 CC, se la situazione cambia notevolmente, il giudice modifica o sopprime il contributo di mantenimento su richiesta del padre, della madre o del figlio. Tuttavia, il sopraggiungere di un nuovo fatto non comporta automaticamente una modifica del contributo di mantenimento.
Il giudice deve infatti procedere a una ponderazione degli interessi rispettivi del figlio e di ciascuno dei genitori per giudicare della necessità di modificare il contributo di mantenimento nel caso concreto. È solo se l'onere di mantenimento diventa squilibrato tra i due genitori, in particolare se diventa eccessivamente gravoso per il genitore debitore che si troverebbe in modeste condizioni, che una modifica del…