Fatti
J.H. è il padre naturale della figlia S.S., nata il 17 maggio 1986. Con contratto di mantenimento del 25 febbraio 1989, egli si è impegnato a pagare alla figlia un contributo mensile indicizzato fino al compimento del sesto anno di età. Nel marzo 1998, J.H. si è sposato ed è diventato padre di un'altra figlia e di un figlio.
Il 22 aprile 1999, J.H. ha presentato al Tribunale distrettuale di Bülach una domanda di modifica del contratto di mantenimento, chiedendo che il contributo mensile da lui dovuto venisse fissato a Fr. 200.- dal 1° ottobre 1998 fino al raggiungimento della maggiore età della figlia S.S. Il Tribunale distrettuale, accogliendo parzialmente la domanda, ha ridotto il contributo mensile dovuto dal ricorrente a Fr. 300.- più gli assegni familiari a decorrere dal 1° maggio 1999. A seguito del ricorso della convenuta, il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha aumentato il contributo mensile dovuto alla convenuta a Fr. 620.- più eventuali assegni familiari a decorrere dal 1° maggio 1999.
La convenuta ha presentato ricorso federale, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e il rigetto della domanda di modifica. Il ricorrente ha concluso per il rigetto del ricorso e ha proposto un ricorso incidentale, chiedendo che a decorrere dal 1° ottobre 1998 sia condannato a pagare alla convenuta un contributo mensile di Fr. 620.- più eventuali assegni familiari.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso e il ricorso incidentale, confermando la decisione impugnata. Ha ritenuto che il principio sancito dall'art. 279 cpv. 1 CC, secondo cui il figlio può chiedere il mantenimento non solo per il futuro, ma anche per l'anno precedente la proposizione della domanda, non si applica analogicamente al debitore di…