Fatti

Le parti si sposarono nel 1981 e divennero genitori di due figli. Con sentenza del 19 giugno 1997, il tribunale distrettuale ha sciolto il matrimonio, ha posto i figli sotto la potestà genitoriale della madre e ha obbligato il padre a pagare mensilmente 850 franchi per il mantenimento dei figli, oltre agli assegni familiari. Durante il processo di divorzio, su richiesta del padre, è stata avviata una procedura di accertamento dell'invalidità. Nel 1999, l'istituto di previdenza sociale ha riconosciuto al padre, con effetto dal 1° marzo 1996, una rendita AI parziale e rendite AI per i figli. Il 26 ottobre 1999, il padre ha avviato un procedimento per la modifica della sentenza di divorzio e ha chiesto l'imputazione delle rendite AI per i figli sui contributi di mantenimento dei figli.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che per il periodo precedente al 1° gennaio 2000 si applica il diritto vigente fino a tale data. Ai sensi dell'art. 285 cpv. 2 CC, le rendite di assicurazione sociale e prestazioni analoghe spettanti all'obbligato al mantenimento devono essere pagate in aggiunta al contributo di mantenimento, a meno che il tribunale non disponga diversamente. Solo a partire dal 1° gennaio 2000 si applica il nuovo art. 285 cpv. 2bis CC, in base al quale il contributo di mantenimento deve essere ridotto automaticamente nella misura delle rendite AI per i figli concesse successivamente.

Per il periodo precedente al 26 ottobre 1999, vige il principio dell'accumulo del contributo di mantenimento e delle prestazioni sociali. A partire da tale data, quando il padre…