Fatti
X. e Y. sono sposati e genitori di due figli. Il 18 febbraio 1998 è nata Z., la cui paternità è stata attribuita giudizialmente a X. Il tribunale distrettuale ha obbligato X. a versare contributi di mantenimento mensili per Z. Il tribunale superiore ha ridotto i contributi, a seguito di che X. ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Il tribunale superiore aveva constatato che X. ha un reddito netto mensile di Fr. 3'750.-, mentre il suo minimo vitale è di Fr. 4'330.-. Tuttavia, ha accordato a Z. contributi di mantenimento, al fine di raggiungere un trattamento uguale con i figli legittimi.
Legge
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza del tribunale superiore e rinviato il caso per l'integrazione degli atti e una nuova decisione. Ha stabilito che il tribunale superiore non avrebbe dovuto scendere al di sotto del minimo vitale esecutivo del padre di Fr. 3'510.- al mese, per accordare contributi di mantenimento a Z. Il principio della parità di trattamento di tutti i figli non giustifica un'ingerenza nel minimo…