Art. 278 CC
1 Durante il matrimonio, i genitori sopportano le spese del mantenimento del figlio secondo le disposizioni del diritto matrimoniale.
2 I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell’adempimento dell’obbligo verso i figli nati prima del matrimonio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Dovere di assistenza del patrigno, rispettivamente della matrigna (art. 278 cpv. 2 CC); calcolo del contributo per il mantenimento versato dal genitore che non ha l'autorità parentale (art. 285 cpv. 1 CC)31 citazioni
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2Commisurazione del contributo per il mantenimento (art. 285 CC); garanzia del minimo esistenziale del debitore alimentare; uguaglianza di trattamento dei figli beneficiari del contributo per il mantenimento29 citazioni
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3Obbligo di mantenimento del figlio e dovere di assistenza nel caso di un figlio nato al di fuori del matrimonio22 citazioni
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416 citazioni
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5Arbitrio (art. 9 Cost.) e parità di trattamento nella legge (art. 8 cpv. 1 Cost.), controllo concreto delle norme; anticipo degli alimenti (considerazione della situazione finanziaria dei concubini)7 citazioni
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6Art. 19 cpv. 1 lett. a LPP, art. 23 dell'ordinanza 2 marzo 1987 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CFP): Diritto a una rendita vedovile7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Volljährigenunterhalt9 citazioni
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Modifica della sentenza di divorzio7 citazioni
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4 citazioni07/02/2018 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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