Fatti

C., coniugata in seconde nozze con J., funzionario federale deceduto il 17 ottobre 1990, ha ricevuto una rendita di vedova e una rendita di orfano dalla Cassa federale di assicurazione (CFA) a partire dal 18 ottobre 1990. Nel 1997, la Cassa pensioni della Confederazione (CPC) ha ritenuto che le condizioni statutarie per la concessione della rendita di vedova non fossero soddisfatte e ha cessato il pagamento della rendita al 31 luglio 1997, chiedendo il rimborso degli importi percepiti.

Legge

Secondo l'art. 19 cpv. 1 lett. a LPP e l'art. 23 cpv. 1 lett. a degli statuti della CFA, il diritto alla rendita di vedova presuppone che la vedova debba provvedere al mantenimento di uno o più figli al momento del decesso dell'assicurato. L'interpretazione di queste disposizioni mostra che quest'obbligo di mantenimento deve esistere legalmente o contrattualmente al momento del decesso dell'assicurato e non estinguersi con esso.

Sebbene i figli del defunto che non sono figli della vedova possano essere considerati "figli" ai sensi…