Art. 343 CPP
Assunzione delle prove
1 Il giudice procede all’assunzione di nuove prove e a complementi di prova.
2 Provvede altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare.
3 Provvede anche a riassumere le prove che sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Principio dell'immediatezza; assunzione di prove nella procedura di appello; utilizzabilità delle prove nel caso in cui l'interrogatorio da parte del tribunale non sia possibile338 citazioni
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2Interrogatorio dell'imputato nell'ambito della procedura orale di appello; obbligo del tribunale d'appello di assumere le prove157 citazioni
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3Motivo di carcerazione fondato sul rischio di commissione di un reato (art. 221 cpv. 2 CPP); misura sostitutiva del divieto di trattenersi in un determinato luogo (art. 237 cpv. 2 lett. c CPP)86 citazioni
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4Rinvio dell'accusa al pubblico ministero (art. 329 cpv. 2 CPP); assunzione delle prove (art. 343 CPP)65 citazioni
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5Accertamenti sulla vita anteriore e la situazione personale dei testimoni43 citazioni
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6Assunzione di prove al dibattimento in assenza del pubblico ministero; diritto a un tribunale indipendente e imparziale31 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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67 citazioni
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Willkür (Vergewaltigung, sexuelle Nötigung); Strafzumessung54 citazioni
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51 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.