Art. 343 CPP

Assunzione delle prove

1 Il giudice procede all’assunzione di nuove prove e a complementi di prova.
2 Provvede altresì a riassumere le prove che non sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare.
3 Provvede anche a riassumere le prove che sono state assunte regolarmente nella procedura preliminare laddove la conoscenza diretta dei mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Principio dell'immediatezza; assunzione di prove nella procedura di appello; utilizzabilità delle prove nel caso in cui l'interrogatorio da parte del tribunale non sia possibile
    · 10/12/2014 · 338 citazioni Riassunto
  2. 2
    Interrogatorio dell'imputato nell'ambito della procedura orale di appello; obbligo del tribunale d'appello di assumere le prove
    · 26/04/2017 · 157 citazioni Riassunto
  3. 3
    Motivo di carcerazione fondato sul rischio di commissione di un reato (art. 221 cpv. 2 CPP); misura sostitutiva del divieto di trattenersi in un determinato luogo (art. 237 cpv. 2 lett. c CPP)
    · 16/05/2011 · 86 citazioni Riassunto
  4. 4
    Rinvio dell'accusa al pubblico ministero (art. 329 cpv. 2 CPP); assunzione delle prove (art. 343 CPP)
    · 16/12/2014 · 65 citazioni Riassunto
  5. 5
    Accertamenti sulla vita anteriore e la situazione personale dei testimoni
    · 11/08/2021 · 43 citazioni Riassunto
  6. 6
    Assunzione di prove al dibattimento in assenza del pubblico ministero; diritto a un tribunale indipendente e imparziale
    · 24/10/2018 · 31 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.