Fatti
Il ricorrente X. è accusato di aver infettato con l'HIV diverse persone negli anni 2001-2005, realizzando così le fattispecie di lesioni personali gravi e di diffusione di malattie umane. Dopo una denuncia penale della moglie del 4 febbraio 2010, il procedimento penale è stato esteso il 5 febbraio 2010 a minaccia, tentata coazione e ripetute vie di fatto.
Il Tribunale delle misure coercitive III Berna-Mittelland lo ha posto in detenzione preventiva l'11 febbraio 2010 e lo ha parzialmente scarcerato il 15 marzo 2010 contro misure sostitutive: divieto di zona per il Cantone di Berna (lett. a), obbligo quotidiano di presentarsi alla Polizia cantonale tra le 10.00 e le 13.00 (lett. b), divieto di contatto con la moglie e con altre persone (lett. c) nonché cure medico-psicoterapeutiche (lett. d ed e).
L'11 giugno 2010 l'obbligo di presentazione è stato allentato (annuncio telefonico dall'abitazione). Il 31 agosto 2010 sono state respinte ulteriori domande di revoca. Il 12 gennaio 2011 il Tribunale cantonale delle misure coercitive ha allentato il divieto di zona, l'obbligo di presentazione e il divieto di contatto, affinché il ricorrente possa esercitare un diritto di visita a Losanna. Il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha confermato tale decisione il 21 febbraio 2011.
Con ricorso in materia penale del 28 marzo 2011, X. ha chiesto la revoca delle misure sostitutive nonché l'assistenza giudiziaria gratuita e un patrocinatore d'ufficio. Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso.
Questioni principali:
- Sospetto dringend di reato (art. 221 cpv. 1 CPP)
- Motivo di detenzione del pericolo di collusione (art. 221 cpv. 1 lett. b CPP)
- Motivo di detenzione del pericolo di attuazione (art. 221 cpv. 2 CPP)
- Proporzionalità delle misure sostitutive di limitazione della residenza e di obbligo di presentazione (art. 237 cpv. 2 lett. c e d CPP)
Diritto
Le misure sostitutive limitano la libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost., art. 31 Cost., art. 5 CEDU). Una limitazione è ammissibile solo in presenza di una base legale, di un interesse pubblico, di proporzionalità e nel rispetto del nucleo essenziale del diritto (art. 36 Cost.). Le misure sostitutive presuppongono, come la detenzione preventiva, un sospetto dringend di reato e un motivo di detenzione (art. 221 e art. 237 cpv. 1 CPP). L'applicazione del CPP è liberamente esaminabile (art. 95 lett. a LTF); gli accertamenti di fatto possono essere censurati solo per arbitrio o violazione del diritto (art. 97 cpv. 1, art. 105 cpv. 2 LTF).
Il sospetto dringend di reato è confermato. Il giudice della detenzione non deve procedere a un apprezzamento probatorio esaustivo, ma verificare se sussistano elementi concreti di sospetto che possano, con notevole probabilità, integrare la fattispecie. In una situazione di dichiarazione contro dichiarazione, il principio 'in dubio pro reo' nel procedimento di detenzione non comporta necessariamente un proscioglimento; la valutazione resta riservata al giudice del merito.
Il pericolo di collusione è confermato. I reati sono diretti contro la moglie, le cui dichiarazioni sono decisive, ed è probabile che essa venga nuovamente sentita nel dibattimento principale (art. 343 cpv. 3 CPP). La perizia psichiatrico-forense del 13 dicembre 2010 e i ripetuti tentativi di contatto nonostante il divieto costituiscono indizi concreti di un pericolo di influenza. L'assenza di precedenti penali e il trasferimento della moglie non modificano sostanzialmente tale valutazione.
Il pericolo di attuazione (art. 221 cpv. 2 CPP) va invece escluso. È necessaria una prognosi di recidiva molto sfavorevole in relazione a un crimine grave; la detenzione preventiva cade se la minaccia riguarda soltanto un delitto ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 CP. Minaccia (art. 180 CP) e coazione (art. 181 CP) sono…