Art. 181 CP
Coazione
Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Concorso (pronuncia di una pena unica)319 citazioni
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2Coazione mediante stalking318 citazioni
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3Coazione (art. 181 CP); diritto di sciopero (art. 28 cpv. 3 Cost., art. 8 n. 1 lett. d Patto ONU I), libertà di riunione (art. 22 Cost., § 17 cpv. 1 Cost./AG), libertà d'opinione (art. 16 Cost.). Blocco del traffico aut…299 citazioni
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4Coazione, autore292 citazioni
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5Salvaguardia di interessi legittimi; art. 20 CP (errore di diritto); art. 48 n. 2, art. 63 CP (commisurazione della pena)278 citazioni
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6Coazione intralciando in altro modo la libertà di agire, concorso con i reati della circolazione stradale212 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Nichtanhandnahmeverfügung (Nötigung)59 citazioni
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Coercizione continuata59 citazioni
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Nötigung, Willkür, rechtliches Gehör45 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.